Dichiarazione di fallimento, competenza: tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa

Va confermato che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.2.2018, n. 4517