Equa riparazione per irragionevole durata: procedimento di cognizione ed esecuzione vanno considerati unitariamente o separatamente?

Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l’esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del Procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione. In particolare, a seconda della condotta delle parti, il procedimento presupposto può essere considerato unitariamente o separabile in fasi: se la parte lascia decorrere un termine rilevante – che va commisurato in quello di sei mesi, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 – dal momento oltre il quale un procedimento diviene irrevocabile per il diritto interno, la stessa non può poi far valere la ingiustificata durata (anche) di quel procedimento; se invece detta parte si attiva prima dello spirare di quel termine, al fine di procedere all’esecuzione, allora non si forma la sopra indicata soluzione di continuità nel procedimento finalisticamente considerato come un unicum e dunque può procedersi alla valutazione unitaria dello stesso ai fini della delibazione della sua complessiva ingiustificata durata: in tale ipotesi dunque deve ritenersi che riprenda vigore la decadenza prevista dall’art. 4 della legge, con la conseguenza della perdita del diritto di far valere l’eventuale durata non ragionevole del procedimento di cognizione. Ciò posto, nella specie al fine di poter invocare il principio di “unicità” tra fase cognitiva e fase esecutiva, nel termine semestrale di decadenza, decorrente dalla irrevocabilità del decreto di liquidazione dell’indennizzo, deve essere notificato l’atto di pignoramento.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.2.2018, n. 4673