Controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, competenza: foro del consumatore

Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u).

Ove l’avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.4.2018, n. 8598