Improcedibilità della domanda riconvenzionale: fatti e rapporti giuridici possono essere considerati come eccezione?

Posto che si ha eccezione riconvenzionale, quando la deduzione resta contenuta nell’ambito dell’attività strettamente difensiva, lasciando immutato il petitum formulato dall’attore; si ha, invece,domanda riconvenzionale quando il convenuto chiede un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati, va affermato quanto segue. Nel caso di improcedibilità della domanda riconvenzionale (nella specie per mancato esperimento dellamediazione obbligatoria, posto che l’onere del preventivo esperimento del relativo tentativo sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale) non è impedito al Giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell’eccezione, al limitato effetto di impedire l’accoglimento della domanda avversaria.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 15.1.2018