Riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c.: il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito

Va ribadito il principio secondo cui, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (fattispecie in tema di disconosciuto le risultanze del cronotachigrafo in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti – decesso del congiunto – in conseguenza di un sinistro stradale).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.3.2018, n. 7595