Equa riparazione da irragionevole durata del processo e temerarietà della lite

In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il paterna d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi anche nell’ipotesi di “temerarietàsopravvenuta”, ovvero quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove – e tra queste può includersi anche la sopravvenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato contrario – che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole. Il paterna d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell’instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.3.2018, n. 7483