Azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, o per inosservanza della normale prudenza: danno non patrimoniale da responsabilità processuale di per sé risarcibile

Posto che in tema di responsabilità aggravata prevista all’art. 96 c.p.c. va confermato che per “colpa grave” rilevante ai fini di specie, deve intendersi la consapevolezza o l’ignoranza derivante dal mancalo uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle tesi esposte in giudizio e/o del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperali per agire o resistere nella controversia, va disposta la liquidazione equitativa del danno per responsabilità aggravata in capo alla parte che abbia subito ingiustamente un processo andando incontro ad un dispendio di tempo, energie e denaro. L’aver infatti subito un azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c., può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Trattasi di fattispecie di responsabilità da abuso dei diritto d’azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell’aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24 marzo 2001, n 89 (c.d. legge Pinto).

 

Tribunale di Bari, sentenza del 9.1.2018