Opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e impugnativa del preavviso di fermo: le Sezioni Unite sulla competenza del giudice di pace

In base del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, si può qualificare competenza del giudice di pace devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, connotato dall’elemento del valore. In base al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore; che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 7, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia; gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Sez. U. n. 15354 del 2015.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 27.4.2018, n. 10261