Giudizio in appello idoneo in astratto a pregiudicarne un altro: sospensione ex art. 337 c.p.c.

Quando un giudizio in astratto idoneo a pregiudicarne un altro penda in appello, l’unica sospensione ammessa è quella disciplinata dall’art. 337 c.p.c.; pertanto, il provvedimento di sospensione che sia stato adottato con apodittica asserzione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e comunque senza espressa menzione dei presupposti di quest’ultima norma, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità come rilevante a questi ultimi fini, è illegittimo e va annullato.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.3.2018, n. 6620