Onere probatorio – istituto di credito – ripetizione dell’indebito
L’istituto di credito, convenuto in un giudizio di ripetizione dell’indebito, che in tale sede eccepisca l’intervenuta prescrizione dei pagamenti effettuati dal correntista, non ha l’onere di indicare specificamente quali di questi abbiano natura solutoria, essendo già nella disponibilità del giudice la documentazione su cui decidere sia sulla domanda di ripetizione, sia sull’eccezione di prescrizione. Sulla base delle ordinarie regole in materia di prova, difatti, è onere dell’attore provare la sussistenza del rapporto di conto corrente e la fondatezza delle proprie contestazioni, mediante la produzione di contratti ed estratti conto.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.07.2017, n. 18581