Istanza di distrazione delle spese, omessa pronuncia, strumento di tutela

Va confermato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione. In tal caso lo stesso difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.2.2018, n. 2897