La simulazione di un contratto può essere provata anche con presunzioni.

La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell’atto impugnato [Tribunale di Trento, sentenza del 10.10.2013].

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