Patrocinio a spese dello Stato, distrazione delle spese, incompatibilità

L’ammissione al gratuito patrocinio esclude ogni rapporto di incarico professionale tra le parti in favore del quale è stato emesso il relativo provvedimento e il difensore nominato dal giudice a norma dell’art. 13 delle legge n. 533 del 1973 sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza dell’incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato professionale e, ove questo venga dedotto dal difensore, come nel caso di richiesta di distrazione delle spese ed onorari, il venir meno del primo. Atteso tale principio nessun rilievo può assumere la circostanza che l’emissione del patrocinio statale sia stato concesso successivamente alla richiesta di distrazione delle spese come se fosse un’implicita rinuncia alla distrazione delle spese e non al beneficio del gratuito patrocinio. Piuttosto, il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte meno abbiente assistita e la parte non soccombente non assistita, è incompatibile con la distrazione delle spese, il quale crea in via eccezionale un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombete, in forza del quale il reddito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda, con la conseguenza che l’eventuale richiesta di distrazione delle spese giudiziali pone in essere una implicita rinuncia al patrocinio a spese dello Stato. Poichè è sufficiente la sola dichiarazione dell’avvocato distrattario, vincolante per il giudice, salva l’ipotesi di frode, di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari, si costituisce una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza, con il presupposto principale del beneficio del patrocinio a carico dello Stato per avere la parte già trovato chi anticipa per lui le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario) non ha rilevanza ai fini della rinuncia implicita, che alla richiesta di distrazione precede o segue l’emanazione del decreto che accerta i relativi presupposti, che devono essere verificabili in quel momento. D’altra parte, poichè la dichiarazione dell’avvocato distrattario vincolante per il giudice attesta una situazione di fatto incompatibile con la non abbienza, la successiva rinuncia alla distrazione non può eliminare gli effetti già verificatesi (se non per quanto riguarda l’onorario non riscosso almeno per le spese sino allora anticipate) sicchè, venute meno le condizioni di fatto poste a base dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato non è possibile ricostituirla.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.3.2018, n. 5232