Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti.

Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia ormai spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; nè tale interpretazione dell’art 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – nuove prove e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell’istruzione nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti non abbiano potuto debitamente contrastare [Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 16.7.2013].

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