Interrogatorio formale, rinuncia

La rinuncia all’interrogatorio formale può essere anche tacita e desumibile dal contegno della parte richiedente successivamente all’ammissione (ad es., ove siano state rassegnate le conclusioni), nonchè intervenire anche durante l’espletamento del mezzo istruttorio, quale manifestazione dell’intento di non proseguire nell’ulteriore acquisizione di altre dichiarazioni della controparte, senza alcuna incidenza su quelle già assunte. Essendo funzione dell’interrogatorio formale quella di provocare la confessione dell’avversario e non quella di acquisire dichiarazioni favorevoli all’interrogando o semplici chiarimenti, resta salva la facoltà per la parte, che è ammessa in ogni caso alle udienze unitamente al difensore, di chiedere di interloquire (art. 84 disp. att. c.p.c., comma 2), così rendendo qualsiasi tipo di dichiarazione di chiarimento. Solo la parte deferente è interessata all’espletamento dell’interrogatorio formale della controparte, cui può rinunciare liberamente senza necessità di assenso delle controparti o del giudice; ciò specularmente rispetto all’impossibilità per la parte di chiedere il proprio interrogatorio formale.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2018, n. 2956