Produzione di nuovi documenti e deduzione di nuovi mezzi di prova in appello

L’art. 345 c.p.c., comma 3 – nel testo applicabile ratione temporis (testo anteriore alla riforma introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 18, essendo il presente giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009) – non precludeva esplicitamente la produzione di nuovi documenti in appello, ma solo la deduzione di nuovi mezzi di prova. Anche a voler ritenere (secondo copiosa giurisprudenza dell’epoca) che il divieto di produzione di nuovi documenti fosse implicito nel più generale divieto di dedurre nuovi mezzi di prova, deve ritenersi tale divieto valevole solo per i documenti peresistenti, che la parte avrebbe potuto produrre in primo grado e non ha prodotto, non già per i documenti sopravvenuti rispetto alla sentenza di primo grado.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.1.2018, n. 1870