Vittima di un sinistro stradale, spese sostenute per remunerare l’assistenza stragiudiziale, danno emergente, regole applicabili

Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque – non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 1); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c., comma 2); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.); nello specifico caso del danno consistito nella spesa sostenuta (o nel debito contratto), per l’assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l’attività stragiudiziale.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.2.2018, n. 2644