Decreto ingiuntivo, mancata opposizione: il giudicato sostanziale si estende alla causa petendi indicata a sostegno del credito azionato

Il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi – portati a conoscenza dell’ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dall’art. 643 c.p.c., comma 2 – è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto dell’art. 641, comma 1, e art. 135, comma 2, dello stesso codice di rito. Ne consegue che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si estende pure alla causa petendi indicata a sostegno del credito azionato, abbracciando i fatti costitutivi esposti nel ricorso per ingiunzione come l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al medesimo ricorso e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende soltanto ai fatti successivi al giudicato, ovvero a quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi articolati in seno alla domanda accolta.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2018, n. 1502