Domanda ordinaria per far valere una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare: incompetenza, inammissibilità, improcedibilità o improponibilità?

Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall’esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 30.10.2017