Processo Civile Telematico: se l’invio dei documenti non funziona, arriva la scure della nullità

La parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella condizione di avere un’adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di decidere se costituirsi a propria volta in giudizio (oppure no) ed al fine di decidere come approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta.

Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il difensore della parte non sia ancora costituito.

Tale difetto determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico.

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 8.2.2013

Giudice Giorgio Mariani

…omissis….

Motivi della decisione

La costituzione in giudizio del ricorrente va dichiarata nulla.

S. rileva infatti che al suo Difensore, pur tempestivamente munito di procura alle liti, non era stato possibile accedere ai documenti elencati nell’atto introduttivo telematico del giudizio e prodotti (pure telematicamente) da N.

Non era stato infatti possibile da parte della Cancelleria, né da parte del giudice designato, inviare a detto Difensore i documenti nel formato telematico.

Cosicché “la scrivente difesa non ha potuto esaminare alcuno dei documenti avversari” (pag. 4 della memoria S.). La circostanza è stata confermata davanti al giudice, nel corso dell’udienza di discussione.

2. Come è noto, la parte non ancora costituita in giudizio ed il difensore munito di procura possono consultare sia il fascicolo d’ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere (art. 76 disp.att. c.p.c.).


Tale disposizione costituisce una species della norma di cui
all’art. 744 c.p.c. che dispone che “I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti (..)”.
L’art. 76 cit. illustra la funzione dei fascicoli d’ufficio e di parte e si pone al centro dell’effettiva realizzazione del principio del contraddittorio.


Infatti, la parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella condizione di avere un’adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di decidere se costituirsi a propria volta in giudizio (oppure no) ed al fine di decidere come approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta.


Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.


Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico.


Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente (i documenti – e quindi il fascicolo di parte – sono consustanziali a questa attività processuale:
art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento.

La nullità della costituzione in giudizio del ricorrente comporta di conseguenza la sanzione dell’improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della controparte.

3. Ricorrono eccezionali ragioni (legate alla novità ed ai problemi del rito telematico) per compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, ex art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di conseguenza
l’improcedibilità dell’azione.

2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

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