Parte vittoriosa nel merito in primo grado, pronuncia esplicita su questione preliminare o pregiudiziale, impugnazione incidentale

Se la parte vittoriosa nel merito non è onerata della proposizione della impugnazione incidentale per sottoporre al Giudice di seconde cure la questione preliminare o pregiudiziale rimasta “assorbita” (“non accolta” da intendersi come non esaminata), a tal fine essendo sufficiente la mera “riproposizione” della stessa ex art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione in grado di appello, a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi nel caso in cui sulla questione preliminare/pregiudiziale il Giudice di primo grado abbia espressamente pronunciato, rigettandola (in tal modo determinando il venir meno di un potere di rilievo officioso da parte del Giudice di appello), rendendosi necessaria in questo caso la impugnazione incidentale del relativo capo di sentenza ove si intenda impedire la presunzione di acquiescenza ex art. 329 c.p.c., comma 2, sempre che la questione decisa presenti carattere di “autonomia” rispetto alla pronuncia di merito favorevole alla parte sul diritto controverso, nel senso che investa un presupposto processuale ovvero una eccezione preliminare di merito riconducibile alle “eccezioni litis ingressum impedientes, ostative ex se a qualsiasi decisione da parte degli aditi ordine giudiziario in genere o singolo giudice in specie, oppure all’introduzione del giudizio”, dovendo riconoscersi tale carattere di autonomia a quelle “domande od eccezioni così come formulate, ove caratterizzate da quell’autonoma individualità, nei sensi in precedenza evidenziati, che attribuisce loro l’effetto d’interagire sul processo in via immediata ed anticipata rispetto a qualsiasi altro oggetto di decisione.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.10.2017, n. 25086