La prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. anteriforma

In ordine all’interpretazione del concetto di prova nuova indispensabile, ai sensi del previgente art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito nella L. n. 134 del 2012, va confermato che è tale la prova di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure a dimostrare quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.10.2017, n. 24700