Estinzione per tardività della riassunzione: l’eccezione nella conclusionale è inammissibile, ma la questione, una volta emersa, può essere esaminata nel merito

È inammissibile l’eccezione di estinzione del giudizio, per tardività della relativa riassunzione, proposta dalla parte solo nella comparsa conclusionale, scritto difensivo che, come noto, non può contenere eccezioni diverse da quelle svolte in corso di cau— Tuttavia, detta questione può essere esaminata nel merito siccome, a norma del novellato art. 307 c.p.c., l’estinzione del giudizio può essere dichiarata dal Giudice anche d’ufficio ed essendo comunque emersa la questione (nella specie, infatti, nulla aveva la difesa del convenuto obiettato in ordine alla tempestività della riassunzione, sebbene l’attore aveva evidenziato che la notifica dell’atto si era perfezionata dopo il decorso del termine).

 

 

Tribunale di Napoli, sentenza del 22.9.2017, n. 9488