Nuovo art. 125 c.p.c.: da quando vale l’indicazione della PEC come alternativa alla domiciliazione?

avvocati “i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria” va affermato che a partire dalla data di efficacia (1 febbraio 2012, dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore) delle modifiche dell’art. 125 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.10.2017, n. 24465