Riassunzione del processo, notifica, vizi: rinnovazione o estinzione?

La riassunzione di una causa interrotta e non proseguita a norma dell’art. 302 c.p.c. si attua, com’è noto, mediante un procedimento bifasico: anzitutto con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, mediante notifica alla controparte del ricorso e del decreto”; la fissazione successiva ad opera del medesimo giudice di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, presuppone che quell’altro precedente termine sia stato rispettato, ma ormai ne prescinde e risponde invece unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”, ivi compresa quella – espressamente menzionata dal citato art. 303 c.p.c., u.c. – secondo la quale la parte cui l’atto sia stato notificato e che non si sia costituita deve esser dichiarata contumace. Pertanto, i vizi di nullità della notificadell’atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza vanno ricondotti nella disciplina comune delle nullità sanabili del procedimento notificatorio, come delineata dall’art. 291 c.p.c., sicché, ove la notifica sia affetta da vizi di invalidità o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di un’erronea od incerta individuazione del soggetto che ha titolo a costituirsi, il Giudice deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine (perentorio ex art. 291 c.p.c.: la inosservanza del quale soltanto determinerà la estinzione del processo), e non può dichiarare l’estinzione del processo.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.10.2017, n. 24294