Comparsa di risposta in appello senza essere stato formalmente citato dall’appellante: appello incidentale

L’azione esercitata in secondo grado da colui che abbia intitolato il proprio atto quale comparsa di risposta senza essere stato formalmente citato dall’appellante, ma, da un canto, abbia chiesto, identicamente a quest’ultimo, che la pronuncia gravata venga riformata, e, dall’altro, abbia rispettato le disposizioni del codice di rito per la proposizione dell’appello incidentale, deve essere ricondotta nell’alveo di detto istituto.

 

Corte di appello di Milano, sentenza del 12.9.2017, n. 3919