La prova per presunzioni può anche presentare qualche margine di opinabilità

Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. In altri termini, lo schema logico della presunzione semplice offre all’interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, visto che, quando anche quest’ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.12.2017, n. 28995