Patrocinio a spese dello Stato: no al compenso per il difensore, se la domanda è inammissibile

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 106 del DPR n. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, sollevate dalla Corte d’appello di Salerno, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.

 

La disposizione in oggetto era stata censurata nella parte in cui prevede che il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non venga liquidato quando l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza permettere alcuna distinzione in merito alla causa d’inammissibilità.

 

 

Corte Costituzionale, sentenza 10 – 30 gennaio 2018, n. 16