Istanze istruttorie, ordinanza di rigetto: onere di reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca dell’ordinanza

Qualora la parte che dopo essersi visto rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie circa le modalità di svolgimento dei fatti, non le abbia reiterate al momento della precisazione delle conclusioni, dette richieste devono ritenersi esser state abbandonate. A norma infatti dell’art. 178 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 353 del 1990, avverso le ordinanze emesse dal Giudice Istruttore di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione. Ciò comporta che anche nell’ipotesi in cui proceda il Tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall’art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell’ordinanza emessa in tema di ammissione delle prove.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 27.6.2017, n. 13107