Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di avviare la mediazione grava sul debitore, anche se vi è contrasto in giurisprudenza dopo la pronuncia della Cassazione

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi che la parte che ha l’interesse ad introdurre il giudizio di cognizione è il debitore sul quale, pertanto, giova l’onere di avviare la mediazione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. Malgrado la pronuncia, in tal senso, della Cassazione civile, e stante il contrasto in giurisprudenza esistente, alla luce delle successive sentenze di merito che si discostano da detta interpretazione, sussistono i giusti motivi per compensare integralmente le spese.

 

Tribunale di Termini Imerese, sentenza del 15.11.2017, n. 1175