Ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, revoca, esecuzione forzata, illegittimità ex tunc

L’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., è un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa (artt. 177 e 178 c.p.c.), da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale. Dunque, una volta che l’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., venga revocata (dal giudice istruttore o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la causa), cadono, al tempo stesso, anche tutti i suoi effetti e l’eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo esecutivo (e che non si sia ancora conclusa, come nella specie) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.9.2017, n. 20789