Il giudice che non pone a fondamento della decisione un fatto non contestato incorre in error in procedendo.

La mancata contestazione rende inutile la prova del fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
Il giudice che non porrà a fondamento della decisione un fatto non contestato incorrerà in error in procedendo per violazione dell’art. 115, comma I, c.p.c.
[Giudice di pace Mascalucia, sentenza del 2.10.2013]

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