Compensi avvocato, rapporto professionale esaurito prima dell’entrata in vigore del D.M. 140/2012, D.M. 127/2004

Il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 non può trovare applicazione qualora il rapporto professionale (e comunque l’attività professionale) imputabile al suo prestatore possa dirsi esaurita anteriormente alla sua entrata in vigore; ne consegue l’applicabilità delle tariffe forensi vigenti all’epoca del menzionato concludersi dell’attività professionale, dunque dovendo anche l’accertamento del credito essere condotto alla stregua di una verifica della congruità dei compensi e delle altre voci sulla base del diverso parametro di cui al D.M. n. 127 del 2004.

 

NDR: in argomento si veda Cass. 11482/2010.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.7.2017, n. 18680