Art. 700 c.p.c.: sì al provvedimento di accertamento, no alla compatibilità con il rito sommario di cognizione.
Il provvedimento d’urgenza, per quanto incoercibile, ha comunque natura giurisdizionale; è in ogni caso ravvisabile un apprezzabile concreto interesse – giuridicamente rilevante – ad ottenere, nelle more del giudizio di merito, un provvedimento d’urgenza accertativo teso a rimuovere quella situazione di incertezza giuridica che si determina a seguito delle contestazioni altrui sulla titolarità o sull’esercizio del diritto cautelando.
La tutela cautelare è astrattamente incompatibile con il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per difetto del requisito del periculum in mora, laddove al momento del ricorso non possa essere esclusa una rapida definizione del giudizio [Tribunale di Bologna, ordinanza del 15.10.2013 con nota di BAIOCCHETTI].