Rivisitazione da parte del giudice d’appello del materiale probatorio e conferma della decisione impugnata sulla base di ragioni diverse

Una rivisitazione da parte del giudice di appello del materiale probatorio esaminato dal primo giudice non si pone in contrasto con il principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.Infatti, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall’istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.

Tribunale di Firenze, sentenza del 27.3.2017