Rito del lavoro, tempestività dell’appello: rileva il deposito del ricorso, non la notifica dell’atto di appello col decreto di fissazione dell’udienza

L’appello nel rito del lavoro si propone, ai sensi dell’art. 434 c.p.c., comma 2, con ricorso depositato presso la Corte di Appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza sicchè la sua tempestività va valutata con riferimento al deposito del ricorso e non avendo riguardo alla notifica dell’atto di appello con pedissequo decreto ex art. 435 c.p.c., di fissazione dell’udienza di discussione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.6.2017, n. 14361