Domicilio digitale: in caso di omessa elezione di domicilio è ancora possibile procedere alle comunicazioni o notificazioni presso la cancelleria?

A seguito dell’introduzione dell’istituto del “domicilio digitale” previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies (così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere – ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.7.2017, n. 17048