Responsabilità processuale aggravata: chi intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell’an che del quantum

L’art. 96 cod. proc. civ., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per malafede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell’an come del ‘quantum’. Il potere, concesso dall’indicata norma al giudice, di procedere di ufficio alla liquidazione, quando l’interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l’entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all’uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell’an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell’esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente. Alla luce di tale principio la domanda richiede pur sempre la prova, fornita dall’istante, dell’an e del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa: non è, infatti, possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell’asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 8.3.2017