Legge Gelli-Bianco (24/2017): anche se entrata in vigore a processo pendente, non è retroattiva
Com’è noto, il collocamento in posizione di primo piano della responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria, al posto del singolo esercente la professione sanitaria, è culminato nell’art. 7 della cd. legge Gelli-Bianco, laddove, piuttosto, il legislatore mostra l’intezione di volere ricondurre la posizione del medico ospedaliero nell’alveo (non più della cd. responsabilità contrattuale, bensì in quello) della responsabilità extracontrattuale, ma con esiti destinati ad accendere il dibattito giurisprudenziale dei prossimi anni: dato che la legge tace del tutto intorno ai capisaldi normativi e dogmatici in base ai quali, dal 1999 (Cassazione civile, sez. III, 22/01/1999, n. 589) e passando proprio per SS. UU. 2008, la S. C. ha affermato la responsabilità contrattuale del medico.
E’ pure altresì noto che, prima della recente legge Gelli-Bianco, il legislatore avesse operato un intervento nella materia che occupa – D.P.R. 13 settembre 2012, n. 158 (recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute”, il cd. decreto Balduzzi), sì come convertito con modifiche dall’ articolo 1, comma 1, della L. 8 novembre 2012, n. 189 – il quale, sul versante della qualificazione della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, si è rivelato di infelicissima riuscita (art. 3, co. 1, a mente del quale “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”), dal momento che nella giurisprudenza di legittimità si è subito concluso che la norma non muta il quadro giurisprudenziale di riferimento.
E’ altresì noto che il terzo comma dell’art. 3 sopra citato ha pure previsto che “il danno biologico conseguente all’attivita’ dell’esercente della professione sanitaria e’ risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attivita’ di cui al presente articolo”.
Oggi su tale previsione si sovrappone quella analoga prevista dall’art. 7, co. 4, della legge Gelli Bianco.
Per entrambe le previsioni (dato il difetto di previsione ad hoc) si pone la questione dell’efficacia temporale, intesa come possibilità di applicare le tabelle “normative” avuto riguardo a lesioni permanenti riportate prima della loro entrata in vigore.
Poiché si tratta di una norma non di diritto processuale, certamente errata è la conclusione indicata dalla difesa dell’assicuratore in sede illustrativa: il fatto che l’art. 3, co. 4, del decreto Balduzzi (e oggi l’art. 7, co. 4, della legge Gelli-Bianco) sia entrato in vigore nella pendenza della lite non è punto conducente.
E certamente contraria al disposto dell’art. 11 della preleggi è la soluzione suggerita da quella parte degli interpreti i quali ritengono possibile tout court un’applicazione retroattiva della disposizione.
Tribunale di Catania, sezione quinta, sentenza del 15.05.2017