Pignoramento: prima istanza di conversione dichiarata inammissibile “per vizi formali” e divieto di reiterazione

Con riferimento all’art. 495 c.p.c. va affermato quanto segue: scopo della norma che consente la conversione del pignoramento è favorire il debitore il quale voglia evitare l’esecuzione, ed i rischi connessi – ad esempio ad una vendita dei propri beni a prezzo vile; scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell’istanza di conversione, invece, è da un lato impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all’ultim’ora, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall’altro richiamare l’attenzione del debitore sull’importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. Non può dunque condividersi l’affermazione secondo cui il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile “per vizi formali”.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.6.2017, n. 15362