Difetto di integrità del contraddittorio, rilievo d’ufficio, nullità della sentenza e dell’intero processo

Il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta, o rilevato d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è “inutiliter data”. Deve ad ogni modo rilevarsi la nullità della sentenza e dell’intero processo per difetto di integrità del contraddittorio qualora il giudizio sin dal primo grado si sia svolto a contraddittorio non integro.

Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento per nullità, in considerazione dell’unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.5.2017, n. 12852