Azione revocatoria proposta dal creditore chirografario avverso la vendita di un bene ipotecato, eventus damni, dimostrazione della concreta possibilità di realizzo
Non può accogliersi l’orientamento secondo il quale la verifica della ricorrenza dell’eventus damni, quando la vendita concerna un bene ipotecato in favore di altri creditori, estranei alla causa ex art. 2901 c.c., va fatta in astratto. Viceversa merita di essere seguire altro orientamento che invita il giudice a fare una verifica circa la ricorrenza di un pregiudizio concreto per il creditore chirografario quando oggetto della vendita pregiudizievole ex art. 2901 c.c. sia un bene ipotecato: pregiudizio che deve presupporre che il creditore chirografario avesse una qualche probabilità di realizzo con la vendita coattiva del bene quantunque fosse colpito da ipoteca. Ad essere altrimenti, peraltro, il creditore chirografario potrebbe finire con l’avere una tutela più ampia di quella che avrebbe avuto se la vendita ex art. 2901 c.c. non fosse avvenuta.
Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 29.9.2017, n. 2940