Istanza di fallimento: dopo il rigetto è possibile dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione? Società di capitali, spostamento della sede legale all’estero, giurisdizione

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è quindi configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti e anche di prospettazione identica a quella respinta, su istanza del medesimo creditore.

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano sull’istanza di fallimento nei confronti di una società di capitali, già costituita in Italia, se al suo spostamento della sede legale all’estero, non abbia fatto seguito anche il trasferimento effettivo dell’attività imprenditoriale, sì da risolversi in un atto meramente formale.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.6.2017, n. 14984