Inesistenza della notificazione, nozione

Va confermato il principio secondo cui in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui non ricorrano a) l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita). Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade invece nella categoria della nullità, sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Alla stregua di tale principio, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che l’effettuazione presso la cancelleria, anzichè presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, comportasse l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello, e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione: nonostante l’errata individuazione da parte dell’appellante delle modalità di notificazione applicabili alla fattispecie, l’avvenuta consegna dell’atto ad opera dell’ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da disposizioni tuttora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente applicabili, assicura infatti la riconducibilità del procedimento notificatorio ad uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore; risulta pertanto giustificata l’affermazione della mera nullità della notifica e dell’intervenuta sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell’appellato, con la conseguente esclusione dell’inammissibilità del gravame.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.6.2017, n. 14958