Sfratto per morosità, opposizione dell’intimato alla convalida: cosa accade se il giudice emette ordinanza di convalida invece di provvedere ex artt. 665 e 667 c.p.c.?

In tema di sfratto per morosità alla cui convalida l’intimato si sia opposto, qualora il giudice erroneamente, anzichè adottare i provvedimenti di cui agli artt. 665 e 667 c.p.c., emetta senz’altro ordinanza di convalida, questa assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza e l’impugnazione deve essere proposta con l’appello. Con tale atto l’intimato potrà chiedere di essere rimesso nei termini per espletare l’attività difensiva che gli è stata impedita in primo grado, fermo restando che il giudice d’appello deciderà la controversia nel merito, giacchè l’omissione del mutamento di rito non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c., per la rimessione della causa al primo giudice.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.6.2017, n. 14625