Cessazione della materia del contendere per transazione: le spese seguono la soccombenza virtuale.

La transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere; si tratta di un’eccezione in senso lato.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”[Tribunale di Torino, sezione terza, sentenza del 10.5.2013].

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