Testimonianza resa da persona incapace, eccezione di incapacità a testimoniare ed eccezione di nullità della testimonianza, tempestività

Va rammentato che la nullità della testimonianza resa da persona incapace ex. art. 246 c.p.c., deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova ai sensi dell’art. 157, comma 2, salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva, sicchè, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, a norma dell’art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva della eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante quella previa opposizione. La nullità della testimonianza assunta malgrado la tempestiva opposizione deve quindi essere fatta valere subito dopo.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 8.6.2017, n. 14276