Accordo di negoziazione assistita in materia familiare: quale forma necessaria per poter trascrivere l’accordo di negoziazione che contenga un trasferimento immobiliare?

Con riferimento alla questione attinente alla possibilità di trascrivere un accordo di negoziazione assistita in materia familiare che contenga al suo interno un trasferimento di diritti reali immobiliari, con specifico riferimento alla forma necessaria per poter trascrivere l’accordo di negoziazione che contenga un trasferimento immobiliare, alla luce degli artt. 5 e 6 del d.l. 132/2014 (nonché degli artt. 2567 c.c. e 2703 c.c.) va affermato che l’art. 5  cit., che prevede la richiesta di autenticazione delle sottoscrizioni sul verbale di accordo, ha una portata generale, e non limitata ad alcune materie, così da escludere l’autenticazione per quelle di cui al successivo art. 6. Ciò anche alla luce della particolarità della materia relativa alla trascrizione, e degli interessi di natura pubblica, essendo la necessità di un controllo pubblico principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare (fattispecie in tema di accordo di negoziazione c.d. familiare contenente una cessione immobiliare che già aveva ottenuto il nulla osta della Procura della Repubblica ex art. 6 D.L. n. 132/2014).

 

Tribunale di Trieste, ordinanza del 6.6.2017, n. 207