Filtro in appello, ordinanza di inammissibilità, ricorso per cassazione, termine lungo, oneri di allegazione

Il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.4.2017, n. 10062