Spese di lite liquidate sulla base delle tariffe ex D.M. 140/2012: valori medi, massimo e minimo

Va confermato che nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.4.2017, n. 10299